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Il presente articolo1 esamina il tema della responsabilità personale del progettista per i danni derivanti da prodotti difettosi, con particolare riferimento all’ordinamento italiano e al quadro normativo dell’Unione europea.
L’analisi prende in considerazione i principali profili di responsabilità civile e penale connessi all’attività di progettazione, distinguendo la posizione del progettista da quella del produttore, che rappresenta il principale centro di imputazione della responsabilità per danno da prodotto difettoso – c.d. product liability - nella disciplina speciale prevista dal Codice del consumo, nonché nella generale disciplina codicistica.
1 Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce, né può essere interpretato come, parere o consulenza legale. Per assistenza legale o tecnico-specialistica in relazione agli argomenti trattati, si raccomanda di rivolgersi al proprio legale di fiducia.
La responsabilità da prodotto difettoso nel Codice del Consumo e la posizione del progettista
La disciplina italiana della responsabilità per danno da prodotti difettosi è contenuta negli artt. 114 ss. del Codice del consumo. Essa pone in via principale la responsabilità a carico del produttore, il quale è tenuto a risarcire il danno cagionato da un difetto del prodotto.
Ai fini della disciplina in esame, accanto alla definizione generale di produttore contenuta nell’art. 3, lett. d), Cod. cons., assume rilievo la definizione specifica prevista dall’art. 115, comma 2-bis, Cod. cons. In tale ambito, è considerato produttore il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore e il cacciatore.
La posizione del progettista non è invece oggetto di una previsione autonoma all’interno degli artt. 114 ss. Cod. cons. Ciò significa che il progettista, in quanto tale, non è automaticamente equiparato al produttore ai fini della responsabilità speciale da prodotto difettoso. La sua eventuale responsabilità dovrà quindi essere accertata sulla base di uno specifico titolo giuridico, contrattuale, extracontrattuale o, nei casi più gravi, penale.
L’art. 117 Cod. cons. definisce il prodotto difettoso come il prodotto che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze. Tra queste rilevano, in particolare, la presentazione del prodotto, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite, l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e il momento in cui esso è stato messo in circolazione.
Ne consegue che il difetto non coincide necessariamente con il mero malfunzionamento del prodotto. Un prodotto può essere difettoso anche perché progettato in modo intrinsecamente non sicuro, oppure perché accompagnato da istruzioni o avvertenze insufficienti. Allo stesso modo, il solo verificarsi di un danno non dimostra automaticamente la difettosità del prodotto.
La responsabilità prevista dagli artt. 114 ss. Cod. cons. costituisce un regime speciale che prescinde dalla prova della colpa del produttore, ma non è una responsabilità automatica. Il danneggiato deve infatti provare il danno, il difetto e il nesso causale tra difetto e danno. Solo una volta assolto tale onere probatorio, il produttore può fornire la prova liberatoria nei casi previsti dall’art. 118 Cod. cons., tra i quali - a mero titolo esemplificativo – dimostrando che il difetto non esisteva quando il prodotto è stato messo in circolazione oppure che, in quel momento, lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche non consentiva ancora di considerare il prodotto come difettoso.
La giurisprudenza qualifica frequentemente tale responsabilità come responsabilità presunta, e non propriamente come responsabilità oggettiva pura, proprio perché l’onere della prova del difetto e del nesso causale restano in capo al danneggiato. In questa prospettiva, quindi, non è sufficiente allegare l’esistenza del prodotto e il verificarsi dell’evento dannoso, ma occorre dimostrare che il danno sia derivato da una specifica condizione di non sicurezza del prodotto.
L’art. 121 Cod. cons. disciplina poi l’ipotesi della pluralità di responsabili, prevedendo che, qualora più soggetti siano responsabili del medesimo danno, essi siano obbligati in solido al risarcimento. Ai fini dell’eventuale regresso, la ripartizione interna deve essere determinata tenendo conto delle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, della gravità delle eventuali colpe e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Tale disposizione, tuttavia, non comporta un’automatica attribuzione di responsabilità in capo al progettista. Essa presuppone che la responsabilità dei diversi soggetti coinvolti sia già stata accertata. Occorre quindi verificare, in concreto, se il difetto del prodotto sia riconducibile alla progettazione, alla fabbricazione, alla produzione, alla scelta dei materiali, oppure a carenze informative, quali istruzioni d’uso o avvertenze inadeguate.
Un ulteriore limite applicativo riguarda i danni risarcibili ai sensi della disciplina speciale. L’art. 123 Cod. cons. comprende i danni cagionati da morte o lesioni personali e, entro determinati limiti, i danni a cose diverse dal prodotto difettoso, purché normalmente destinate all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzate dal danneggiato. Pertanto, la limitazione della disciplina consumeristica rileva soprattutto con riferimento ai danni a beni destinati ad attività imprenditoriale o professionale, mentre i danni alla persona possono assumere rilievo anche quando il prodotto sia stato utilizzato in un contesto professionale.
Di particolare importanza è infine l’art. 127 Cod. cons., il quale stabilisce che le disposizioni sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi. Tale norma consente di coordinare la disciplina speciale con le regole generali della responsabilità civile. Ne deriva che la mancata inclusione del progettista tra i soggetti tipici della responsabilità speciale non esclude, in presenza dei relativi presupposti, un’azione fondata sulle norme del Codice civile.
In conclusione, il Codice del consumo individua nel produttore e non nel progettista il soggetto responsabile per i danni cagionati dal prodotto difettoso. Tuttavia, questa scelta legislativa non esclude la possibile responsabilità personale del progettista, qualora il difetto sia concretamente riconducibile alla fase progettuale e sia dimostrato il suo contributo causale alla verificazione del danno.
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La responsabilità civile del progettista: rapporto professionale, rapporto di lavoro e responsabilità verso i terzi
Al di fuori del perimetro della responsabilità speciale prevista dal Codice del consumo, la posizione del progettista deve essere esaminata alla luce delle regole generali del Codice civile.
Anche in tale ambito, la responsabilità del progettista non può essere affermata in modo automatico per il solo fatto che il prodotto abbia causato un danno. Occorre invece verificare il ruolo concretamente svolto dal progettista, il contenuto dell’incarico ricevuto, il grado di autonomia tecnica di cui disponeva e il rapporto causale tra l’attività progettuale e il difetto riscontrato.
Quando il progettista opera quale professionista esterno incaricato della progettazione, il rapporto con il committente assume normalmente natura contrattuale. In tale ipotesi, potranno venire in rilievo gli artt. 1218 e 1176, comma 2, c.c., con conseguente valutazione della diligenza professionale esigibile in relazione alla natura dell’attività esercitata. Nei casi in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, potrà inoltre assumere rilievo l’art. 2236 c.c., che prevede la responsabilità del progettista indipendente incaricato solo ove questi abbia agito con dolo o colpa grave.
La responsabilità contrattuale del progettista potrà configurarsi nei confronti del committente qualora il progetto risulti per responsabilità del progettista non conforme all’incarico ricevuto, alle regole dell’arte, alle norme tecniche o ai requisiti di sicurezza applicabili, e da tale inadempimento derivino danni risarcibili.
Diverso è il piano della responsabilità verso i terzi danneggiati. In assenza di un rapporto contrattuale diretto tra progettista e danneggiato, l’eventuale responsabilità personale del progettista potrà essere fondata sull’art. 2043 c.c. sulla cosiddetta “responsabilità extracontrattuale”. In tale prospettiva, il terzo dovrà dimostrare la sussistenza di una condotta quantomeno colposa del progettista, il danno ingiusto, il nesso causale tra condotta e danno e la riconducibilità del difetto a un errore progettuale.
La responsabilità extracontrattuale del progettista è quindi astrattamente configurabile, ma presenta rilevanti difficoltà probatorie. Non basta dimostrare che il prodotto fosse difettoso, come invece accade per la responsabilità del produttore: occorre provare che il difetto derivi da una specifica carenza progettuale e che tale carenza sia imputabile al progettista a titolo di colpa.
Un ulteriore profilo riguarda il caso in cui il progettista operi all’interno dell’organizzazione del produttore, ad esempio come lavoratore subordinato, collaboratore coordinato o soggetto comunque inserito stabilmente nella struttura aziendale.
In tali ipotesi può venire in rilievo l’art. 2049 c.c., che disciplina la responsabilità dei padroni e committenti per il fatto illecito dei domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti. Applicata al contesto in esame, tale disposizione può fondare la responsabilità del datore di lavoro o del preponente per il fatto illecito commesso dal progettista nello svolgimento delle mansioni affidategli. In concreto, nel caso di danno cagionato da un prodotto difettoso a causa di una mancanza progettuale, questa responsabilità verso terzi si risolverà sostanzialmente in quella del produttore prevista ai sensi del codice del consumo.
La responsabilità del preponente non esclude, tuttavia, quella personale del progettista. Le due forme di responsabilità possono concorrere: la prima trova fondamento nell’inserimento funzionale del progettista nell’organizzazione aziendale; la seconda richiede invece l’accertamento degli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano.
Nel caso del progettista dipendente, la pretesa del danneggiato sarà normalmente rivolta anzitutto verso il produttore o il datore di lavoro, sia per ragioni di imputazione normativa sia per ragioni di solvibilità. Ciò non impedisce, però, che il progettista possa in astratto essere chiamato a rispondere personalmente, soprattutto nei casi in cui emerga una condotta gravemente negligente, imprudente o imperita.
Diverso è il piano del rapporto interno tra progettista dipendente e datore di lavoro. In tale ambito, l’eventuale azione di rivalsa o risarcitoria del datore nei confronti del dipendente deve essere valutata alla luce del contratto individuale, del contratto collettivo applicabile, delle mansioni affidate, del grado di autonomia tecnica, delle direttive ricevute, dell’organizzazione aziendale, dell’eventuale concorso di altri soggetti e del principio di proporzionalità. Occorre quindi evitare automatismi: la responsabilità interna del dipendente dipende dal concreto assetto del rapporto, dalla gravità della condotta e dall’effettiva incidenza causale dell’attività progettuale sul danno verificatosi.
Nel caso in cui il progettista sia, invece, un professionista esterno, il produttore o committente potrà eventualmente agire nei suoi confronti in via di regresso o per responsabilità contrattuale, qualora il difetto del prodotto sia riconducibile a un errore di progettazione imputabile al professionista.
Ne deriva che la responsabilità civile del progettista deve essere valutata caso per caso, tenendo conto non solo dell’esistenza del difetto, ma anche del rapporto giuridico in cui il progettista si inserisce, del contenuto dell’incarico, della prevedibilità del rischio, delle regole tecniche applicabili e del contributo causale della progettazione alla produzione del danno.
Figura 1: Determinare le responsabilità a seguito di un incidente è generalmente una questione giuridicamente complessa, poiché la responsabilità spesso non ricade su un unico soggetto. La figura 1 illustragli aspetti giuridici che possono assumere rilevanza a seguito di un incidente nei settori della costruzione di macchine, dell’impiantistica e dell’automazione industriale. Un’analisi giuridica dei ruoli di tutte le parti coinvolte esulerebbe dallo scopo delpresente articolo tecnico; ci concentreremo pertanto sui rischi di responsabilità a cui sono esposti i progettisti nello svolgimento delle loro attività operative.
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Ulteriori informazioni
Profili di responsabilità penale connessi alla progettazione difettosa
Sul piano penale, il progettista può essere chiamato a rispondere dei danni cagionati da un prodotto difettoso qualora il difetto di progettazione determini lesioni personali o, nei casi più gravi, la morte di una persona.
Anche in questo ambito, tuttavia, la responsabilità non deriva automaticamente dalla sola esistenza del difetto. Il diritto penale richiede un accertamento rigoroso della condotta, della colpa, del nesso causale e della riconducibilità dell’evento al rischio che la regola cautelare violata era destinata a prevenire.
In caso di lesioni personali, può venire in rilievo l’art. 590 c.p., che disciplina le lesioni personali colpose. La lesione deve consistere in una malattia nel corpo o nella mente, intesa come alterazione funzionale dell’organismo, anche temporanea, purché apprezzabile sul piano medico-legale. La gravità della lesione dovrà essere valutata alla luce dei criteri previsti dal Codice penale, con particolare riferimento alla durata della malattia, all’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni e all’eventuale produzione di conseguenze permanenti.
Quando dal difetto del prodotto derivi la morte di una persona, potrà invece venire in rilievo l’art. 589 c.p., che disciplina l’omicidio colposo.
Ai fini dell’imputazione colposa, occorrerà accertare che il progettista abbia agito con negligenza, imprudenza o imperizia, oppure in violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La negligenza ricorre in presenza di una condotta trascurata rispetto alle cautele esigibili; l’imprudenza si configura quando il soggetto agisce in modo avventato o contrario ai doveri di cautela; l’imperizia attiene invece alla violazione delle regole tecniche proprie dell’attività professionale svolta.
Nel caso del progettista, l’imperizia assume particolare rilievo, poiché l’attività progettuale richiede competenze specialistiche e l’osservanza di norme tecniche, standard di sicurezza, buone prassi e regole dell’arte. La violazione di tali regole potrà costituire indice di colpa solo se esse erano applicabili al caso concreto e se miravano a prevenire proprio il rischio poi concretizzatosi.
Tanto nell’ipotesi di lesioni personali colpose, quanto in quella di omicidio colposo, dovrà essere accertato il nesso causale tra la condotta del progettista e l’evento. Nei reati colposi di evento non è sufficiente dimostrare che la condotta abbia costituito una condizione dell’evento secondo un giudizio controfattuale. Occorre anche verificare che l’evento concretamente verificatosi rappresenti la realizzazione del rischio che la regola cautelare violata era diretta a evitare.
Pertanto, nel caso di un prodotto difettoso, sarà necessario accertare non solo che la lesione o la morte non si sarebbero verificate in assenza del difetto, ma anche che tale difetto sia causalmente riconducibile a una specifica violazione, da parte del progettista, delle regole tecniche o cautelari applicabili alla progettazione.
Alla luce di quanto precede, la responsabilità penale del progettista è certamente configurabile in astratto, ma richiede un accertamento particolarmente rigoroso. Occorrerà dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, il difetto del prodotto, l’evento lesivo, la riconducibilità causale del difetto alla condotta del progettista, la violazione di una regola cautelare e la concreta realizzazione del rischio che quella regola mirava a prevenire.
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Il quadro normatico dell'Unione europea in materia di prodotti difettosi
Il quadro europeo in materia di prodotti difettosi si è storicamente fondato sulla direttiva 85/374/CEE, relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Tale disciplina è stata attuata nell’ordinamento italiano ed è oggi confluita negli artt. 114 ss. del Codice del consumo.
Il sistema europeo è stato recentemente aggiornato dalla Direttiva (UE) 2024/2853, che abroga la direttiva 85/374/CEE e riforma la disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi. La nuova direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 9 dicembre 2026 e si applicherà ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio a partire da tale data. Per i prodotti immessi sul mercato prima del 9 dicembre 2026 continueranno ad applicarsi le regole derivanti dalla direttiva 85/374/CEE.
La Direttiva (UE) 2024/2853 conferma l’impostazione secondo cui il danneggiato deve provare il difetto del prodotto, il danno subito e il nesso di causalità tra difetto e danno. Essa aggiorna però la disciplina alla luce dell’evoluzione tecnologica, includendo espressamente anche profili legati al software, ai sistemi digitali e ai prodotti connessi.
Accanto alla disciplina della responsabilità civile da prodotto difettoso, assume rilievo la normativa unionale sulla sicurezza generale dei prodotti. In particolare, il Regolamento (UE) 2023/988, applicabile dal 13 dicembre 2024, stabilisce l’obbligo generale di immettere o mettere a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri. Il regolamento ha abrogato, dalla medesima data, la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti.
La sicurezza del prodotto non riguarda soltanto la fase finale di immissione sul mercato, ma deve essere considerata sin dalla progettazione. Le caratteristiche tecniche, la destinazione d’uso, l’uso ragionevolmente prevedibile, le istruzioni, le avvertenze, la manutenzione e l’interazione con altri prodotti possono assumere rilievo nella valutazione della sicurezza complessiva.
Per specifiche categorie di prodotti trovano poi applicazione discipline settoriali. Nel caso delle macchine, il riferimento principale è oggi rappresentato dalla direttiva 2006/42/CE, destinata a essere sostituita dal Regolamento (UE) 2023/1230. Quest’ultimo stabilisce norme relative alle macchine, ai prodotti correlati e alle quasi-macchine, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza per lavoratori e cittadini dell’Unione. Il regolamento sostituirà la direttiva 2006/42/CE a decorrere dal 20 gennaio 2027, salve alcune disposizioni applicabili da date anteriori.
Per i progettisti, tali disposizioni assumono particolare importanza. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute non devono essere considerati solo al termine del processo progettuale, ma devono orientare l’intera attività di progettazione e realizzazione del prodotto. La sicurezza deve quindi essere integrata sin dall’inizio, attraverso un’adeguata valutazione dei rischi e mediante scelte progettuali idonee a eliminarli o ridurli alla fonte.
Nel caso delle macchine, la progettazione delle geometrie, la scelta dei componenti, il dimensionamento delle forze e dei movimenti, l’accessibilità degli organi meccanici e la definizione delle modalità di utilizzo incidono direttamente sui pericoli concretamente presenti. Se tali aspetti vengono trascurati nella fase progettuale, le misure di protezione finiscono spesso per essere introdotte solo successivamente, con soluzioni più complesse, costose e talvolta meno efficaci.
La valutazione del rischio costituisce quindi uno strumento centrale. Essa consente di individuare tempestivamente i pericoli, valutare i rischi e adottare misure progettuali adeguate prima che si rendano necessarie protezioni aggiuntive. Le misure più efficaci sono infatti quelle integrate direttamente nella progettazione del prodotto, ad esempio mediante geometrie più sicure, riduzione delle forze pericolose, limitazione dei movimenti rischiosi o eliminazione dell’accesso a zone pericolose.
La documentazione tecnica assume, in questa prospettiva, un ruolo essenziale. Le scelte progettuali rilevanti per la sicurezza, la valutazione dei rischi, le soluzioni adottate e le eventuali misure residue devono essere documentate in modo chiaro e verificabile. Tale documentazione non è rilevante soltanto ai fini della conformità normativa, ma può assumere importanza anche in sede di accertamento della responsabilità civile o penale.
Pubblicato il: 20/05/2026
Avv. Massimo MaggioreLaurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano e LL.M in Technology, Media and Communications LLM presso la Queen MaryUniversity of London. Massimo è socio co-fondatore, insieme a Eva Maschietto, di emlex, di cui dirige il dipartimento di proprietà intellettuale/TMT e di concorrenza/pratiche commerciali. È academic fellowdell’Università Bocconi di Milano in qualità di professore a contratto del corso Cyber risk and data protection law, in cui tiene lezioni sul quadro giuridico relativo alla cybersecurity. Massimo è anche docente presso il corso di LL.M in Law of Internet Technologydella stessa Università sulle normative relative al cloud computing.
E-Mail: massimo.maggiore@emlex.it | www.emlex.it
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