Articolo tecnico

Sicurezza informatica a livello UE per i prodotti digitali

Il Cyber Resilience Act (UE) 2024/2847


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Il 20 novembre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo ai requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali, il cosiddetto Cyber Resilience Act (in breve CRA). La normativa mira a garantire che una vasta gamma di prodotti, quali telecamere domestiche collegate in rete, frigoriferi, televisori, giocattoli e anche macchinari, siano sicuri prima di essere immessi sul mercato.

Il nuovo regolamento mira a colmare le lacune, chiarire i nessi e rendere più coerente il quadro giuridico esistente in materia di sicurezza informatica, al fine di garantire che i prodotti con componenti digitali, ad esempio i prodotti dell'Internet delle cose (Internet of Things, IoT), siano sicuri lungo tutta la catena di fornitura e per tutto il loro ciclo di vita.

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Contesto

Con il Cyber Resilience Act, l’Unione europea ha istituito per la prima volta un quadro normativo orizzontale per la cibersicurezza dei prodotti con elementi digitali. L’obiettivo è migliorare la cibersicurezza dei prodotti hardware e software durante il loro intero ciclo di vita e colmare le lacune esistenti nel quadro normativo europeo.

La Commissione europea ha presentato la proposta di Cyber Resilience Act nel settembre 2022. Al termine dell’iter legislativo, il regolamento (UE) 2024/2847 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 20 novembre 2024 ed è entrato in vigore il 10 dicembre 2024. La maggior parte dei requisiti si applicherà a partire dall’11 dicembre 2027; alcune disposizioni saranno tuttavia applicabili già prima.
 

Quando è entrato in vigore il Cyber Resilience Act?

Il 20 novembre 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Cyber Resilience Act, la nuova legge sui requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali.

 

Da quando deve essere applicato il Cyber Resilience Act?

Il nuovo regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (10 dicembre 2024) e sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE 36 mesi dopo la sua entrata in vigore, ovvero dall'11 dicembre 2027.

Alcune disposizioni saranno applicabili già prima:

  • 11 giugno 2026: si applicano le disposizioni relative alla notifica degli organismi di valutazione della conformità.
  • 11 settembre 2026: si applicano gli obblighi di segnalazione delle vulnerabilità attivamente sfruttate e degli incidenti gravi ai sensi dell’articolo 14 del CRA.
  • 11 dicembre 2027: le restanti disposizioni del CRA diventano, in linea di principio, applicabili.

     

Perché è stato introdotto il Cyber Resilience Act?

Il nuovo “Cyber Resilience Act” mira a garantire che i prodotti digitali diventino più sicuri per i privati e le imprese. I fabbricanti di tali prodotti, sia hardware che software, saranno tenuti a correggere le vulnerabilità tramite aggiornamenti software e a informare gli utenti finali dei propri prodotti in merito a possibili rischi per la sicurezza informatica. Inoltre, il regolamento definisce i requisiti per lo sviluppo del software, sottolineando così anche il principio di «Security by Design» già previsto dal «Cyber Security Act» attualmente in vigore.

 

Quali sono gli obiettivi del Cyber Resilience Act?

Il Cyber Resilience Act persegue l’obiettivo generale di migliorare la cibersicurezza dei prodotti hardware e software sul mercato interno dell’UE. La Commissione concretizza gli obiettivi dell'atto legislativo attraverso quattro misure:

  1. Garantire che i fabbricanti migliorino la sicurezza dei prodotti con elementi digitali già nella fase di progettazione e sviluppo e durante l'intero ciclo di vita.
  2. Viene garantito un quadro coerente per la cibersicurezza che facilita il rispetto delle norme per i produttori di hardware e software.
  3. Viene migliorata la trasparenza delle caratteristiche di sicurezza dei prodotti con elementi digitali.
  4. Le aziende e i consumatori possono utilizzare in modo sicuro i prodotti con elementi digitali.

     

Qual è l’ambito di applicazione del Cyber Resilience Act?

Dal campo di applicazione del regolamento si evince che tale ambito è molto ampio:

«Il presente regolamento si applica ai prodotti con elementi digitali messi a disposizione sul mercato la cui finalità prevista o il cui utilizzo ragionevolmente prevedibile include una connessione dati logica o fisica diretta o indiretta a un dispositivo o a una rete.».

In considerazione del suo ampio ambito di applicazione, il regolamento comprende sia prodotti hardware, come macchine e dispositivi IoT, sia prodotti software.

Nel campo di applicazione sono menzionate anche alcune eccezioni: ad esempio, i dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745 non rientrano nel campo di applicazione del regolamento.

L'atto giuridico disciplina anche la futura interazione con il regolamento delegato 2022/30, che già ora richiede requisiti di sicurezza per gli apparecchi connessi a Internet ai sensi della direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE. Bruxelles ha quindi annunciato che, al fine di evitare sovrapposizioni, il regolamento 2022/30 sarà abrogato. Il relativo atto legislativo è stato pubblicato il 29 aprile 2026 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e fissa al 12 dicembre 2027 la data di entrata in vigore del CRA.
 

Il Cyber Resilience Act richiede una procedura di valutazione della conformità e una «valutazione del rischio cyber»?

Analogamente ad altri atti legislativi dell’UE, come la direttiva macchine e la direttiva bassa tensione, anche il Cyber Resilience Act prevede una procedura di valutazione della conformità.

Un elemento essenziale di tale procedura è la valutazione dei rischi di cibersicurezza, che nel presente articolo indichiamo, per analogia con la valutazione del rischio nel campo della sicurezza delle macchine, come «valutazione del rischio cyber». Questa analogia risulta particolarmente utile per i fabbricanti di macchine.

A tale riguardo, l’articolo 13, paragrafo 2, del CRA prevede quanto segue:

«(...) i fabbricanti effettuano una valutazione dei rischi di cibersicurezza associati a un prodotto con elementi digitali e tengono conto dei risultati di tale valutazione durante le fasi di pianificazione, progettazione, sviluppo, produzione, consegna e manutenzione del prodotto con elementi digitali, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di cibersicurezza, prevenire gli incidenti e ridurne al minimo il loro impatto, anche in relazione alla salute e alla sicurezza degli utilizzatori.».

A seconda della criticità dei prodotti, la procedura di valutazione della conformità distingue tra controllo interno della produzione (modulo A) e due procedure che richiedono il coinvolgimento di organismi notificati. Maggiori dettagli sono disponibili nella scheda informativa sul Cyber Resilience Act (in inglese).

A nostro avviso, le disposizioni di cui al punto 2 dell’allegato VII del regolamento sono particolarmente rilevanti per i fabbricanti. La documentazione tecnica deve comprendere, tra l’altro, informazioni relative alla progettazione, allo sviluppo, alla produzione e alla gestione delle vulnerabilità.

Ciò significa che, nell’ambito dello sviluppo del software, devono essere documentate sia le decisioni relative all’architettura del software sia quelle relative ai processi di sviluppo e di build. Per i fabbricanti, ciò può comportare ulteriori oneri di documentazione. Ciò comporta ovviamente un aumento degli oneri di documentazione per le aziende. In particolare, il rapido sviluppo tecnologico degli strumenti relativi allo sviluppo del software (ad esempio per i processi di build) porrà sicuramente le aziende di fronte a sfide organizzative gestibili, ma comunque da non sottovalutare.

Il contenuto nel testo:

CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

(…)

una descrizione della progettazione, dello sviluppo e della produzione del prodotto con elementi digitali e dei processi di gestione delle vulnerabilità, tra cui

a) le informazioni necessarie sulla progettazione e sullo sviluppo del prodotto con elementi digitali, compresi, se del caso, disegni e schemi e una descrizione dell’architettura del sistema che spieghi in che modo i componenti software si basano l’uno sull’altro o si alimentano reciprocamente e si integrano nel processo complessivo;

b) le informazioni necessarie e specifiche sui processi di gestione delle vulnerabilità messi in atto dal fabbricante, tra cui la distinta base del software, la politica di gestione della divulgazione coordinata delle vulnerabilità, la prova della fornitura di un indirizzo di contatto per la segnalazione delle vulnerabilità e una descrizione delle soluzioni tecniche scelte per la distribuzione sicura degli aggiornamenti;

c) le informazioni necessarie e specifiche relative ai processi di produzione e monitoraggio del prodotto con elementi digitali e alla convalida di tali processi;
 

Cosa comportano i requisiti del Cyber Resilience Act per i fabbricanti?

Con la pubblicazione della direttiva tecnica TR-03183, l'Ufficio federale tedesco per la sicurezza informatica (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik – BSI) offre supporto ai fabbricanti nell'identificazione dei requisiti CRA. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare il nostro Articulo tecnico “Direttiva tecnica per i requisiti di resilienza informatica” (in inglese).
 

Come funzionano gli obblighi di segnalazione e la Single Reporting Platform?

A partire dall’11 settembre 2026 entreranno in vigore gli obblighi di segnalazione previsti dal Cyber Resilience Act. A partire da tale data, i fabbricanti dovranno segnalare le vulnerabilità attivamente sfruttate e gli incidenti di sicurezza gravi relativi a prodotti dotati di elementi digitali.

Per queste segnalazioni, l’ENISA mette a disposizione la cosiddetta Single Reporting Platform (SRP). Essa funge da punto di contatto centrale, in modo che i fabbricanti debbano presentare una segnalazione una sola volta. Al momento della segnalazione, viene selezionato come coordinatore il CSIRT (Computer Security Incident Response Team) competente. La scelta dipende, in linea di principio, dallo Stato membro in cui i fabbricanti hanno la propria sede principale. La segnalazione viene messa a disposizione contemporaneamente all’ENISA e, se necessario, inoltrata ad altri CSIRT interessati e alle autorità di vigilanza del mercato.

Il CRA prevede una procedura di segnalazione a più livelli: entro 24 ore dalla scoperta di un fatto soggetto a obbligo di segnalazione deve essere emesso innanzitutto un allarme preventivo. Entro 72 ore devono essere trasmesse ulteriori informazioni e una prima valutazione. Successivamente è richiesta una relazione finale. In caso di vulnerabilità attivamente sfruttate, tale relazione deve essere presentata entro e non oltre 14 giorni dalla disponibilità di una misura correttiva; in caso di incidenti di sicurezza gravi, entro un mese dalla segnalazione entro 72 ore.

L’ENISA fornisce ora istruzioni concrete sulla registrazione e l’utilizzo della piattaforma SRP, nonché sull’invio e l’aggiornamento delle segnalazioni. I fabbricanti dovrebbero quindi familiarizzarsi tempestivamente con la piattaforma e definire internamente le modalità con cui individuare, valutare e gestire entro i termini previsti eventuali incidenti soggetti a obbligo di segnalazione.
 

Quali norme e specifiche esistenti potrebbero in futuro essere utilizzate come norme armonizzate a supporto dei requisiti del CRA

Il mandato di normazione fa esplicito riferimento a “nuove norme europee da elaborare”. Ciononostante, CEN, CENELEC ed ETSI potrebbero fare riferimento a documenti già esistenti.

Esempi di tali norme e specifiche che potrebbero essere armonizzate per soddisfare i requisiti CRA sono:

  • EN 18037: Linee guida per una valutazione settoriale della cibersicurezza
  • Serie di norme EN ISO/IEC 15408 parti 1-5: Sicurezza delle informazioni, cybersecurity e protezione della privacy - Criteri di valutazione per la sicurezza informatica
  • EN 17640: Metodologia di valutazione della cybersecurity a durata fissa per i prodotti ICT
  • EN ISO/IEC 29147: Tecnologie informatiche - Tecniche di sicurezza - Divulgazione delle vulnerabilità
  • EN ISO/IEC 30111: Tecnologie informatiche - Tecniche di sicurezza - Processi per la gestione delle vulnerabilità
  • EN 303 645: Cyber Security for Consumer Internet of Things

Analogamente al nuovo regolamento macchine (UE) 2023/1230, in assenza di norme armonizzate per i requisiti di cibersicurezza di cui all'allegato I, la Commissione può adottare atti di esecuzione con specifiche comuni per i requisiti tecnici. Il legislatore si riserva questa opzione nel caso in cui le norme richieste non vengano fornite entro il termine stabilito, l'incarico di normazione non venga accettato o il contenuto dei documenti non corrisponda all'incarico.

I seguenti documenti rappresentano una preziosa fonte di informazioni, in particolare per i fabbricanti di macchine:

Qual è il rapporto tra il Cyber Resilience Act e la direttiva NIS 2?

La direttiva NIS 2 riguarda principalmente la cibersicurezza dei soggetti essenziali e importanti e delle loro reti e dei loro sistemi informativi. I soggetti che rientrano nel suo ambito di applicazione sono tenuti ad adottare misure adeguate e proporzionate per gestire i rischi di cibersicurezza.

Il Cyber Resilience Act, invece, stabilisce requisiti di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e impone obblighi agli operatori economici interessati, in particolare ai fabbricanti.

In termini semplificati, la direttiva NIS 2 si concentra quindi principalmente sulla cibersicurezza dei soggetti e delle loro reti e sistemi informativi, mentre il CRA riguarda la cibersicurezza dei prodotti con elementi digitali durante il loro intero ciclo di vita.

Informazioni sul seminario

Marcatura CE efficiente e valutazione del rischio di macchine e apparecchi


Il nostro seminario di due giorni dal titolo «Marcatura CE efficiente e valutazione del rischio di macchine e apparecchi» tratta i requisiti per una costruzione sicura, sia ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE che del nuovo regolamento macchine (UE) 2023/1230.

Cyber Resilience Act - Download

Il 20 novembre 2024 è stata pubblicata la versione definitiva del Cyber Resilience Act nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo completo del regolamento (UE) 2024/2847 è disponibile al seguente link:


Cyber Resilience Act 2024/2847 del 20.11.2024


Regolamenti di esecuzione relativi al Cyber Resilience Act

Il 1° dicembre 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2392. Questo cosiddetto atto di esecuzione doveva essere pubblicato entro l'11 dicembre 2025 (due anni prima della data di applicazione generale del CRA) e comprende la descrizione tecnica delle categorie di prodotti con elementi digitali importanti (allegato III) e critici (allegato IV) del CRA.

Il regolamento 2025/2392 tratta nell'allegato I le descrizioni tecniche dei prodotti importanti con elementi digitali, suddivisi nelle classi I (ad es. sistemi di gestione delle password, sistemi di gestione delle informazioni o sistemi operativi) e II (ad es. ipervisori, firewall e microprocessori a prova di manomissione). L'allegato II contiene le descrizioni di elementi critici quali dispositivi hardware con cassette di sicurezza, dispositivi a fini di sicurezza avanzati e carte intelligenti.

Il 20 aprile 2026 è stato emanato il regolamento delegato (UE) 2026/881. Esso integra il Cyber Resilience Act e specifica a quali condizioni la trasmissione delle segnalazioni relative a vulnerabilità attivamente sfruttate o a gravi incidenti di sicurezza possa essere temporaneamente ritardata per motivi di sicurezza informatica.

In linea di principio, le segnalazioni vengono trasmesse alle autorità competenti tramite la piattaforma unica di segnalazione (Single Reporting Platform). In casi eccezionali, tuttavia, il CSIRT che riceve inizialmente una segnalazione può ritardarne la trasmissione ad altri CSIRT competenti per il periodo strettamente necessario. Il presupposto è che sussistano motivi giustificati di sicurezza informatica.

Il regolamento specifica in particolare i seguenti casi:

Informazioni sensibili contenute nella segnalazione: La trasmissione può essere ritardata qualora ciò comporti un rischio significativo per la sicurezza informatica che non possa essere sufficientemente ridotto mediante adeguate restrizioni al trattamento o alla trasmissione delle informazioni. Ciò può verificarsi, ad esempio, se le informazioni segnalate potrebbero facilitare lo sviluppo di un metodo di attacco o se è prevista a breve termine una misura efficace di mitigazione del rischio, come un aggiornamento di sicurezza.

Riservatezza presso un determinato CSIRT: qualora sussistano fondati dubbi sulla capacità di un CSIRT pertinente di garantire la riservatezza delle informazioni segnalate – ad esempio a causa di un proprio incidente di sicurezza informatica o di gravi carenze di sicurezza –, la trasmissione a tale CSIRT può essere temporaneamente sospesa.

Compromissione della piattaforma unica di segnalazione: qualora la piattaforma stessa sia stata colpita da un incidente di sicurezza informatica e la riservatezza delle informazioni segnalate non sia più garantita, la trasmissione tramite la piattaforma può essere ritardata fino al ripristino del suo funzionamento sicuro.

La possibilità di ritardare la trasmissione non riguarda quindi l’obbligo di segnalazione dei fabbricanti in quanto tale. Il regolamento delegato disciplina piuttosto in quali circostanze particolari la successiva trasmissione di una segnalazione già inviata possa essere soggetta a restrizioni o ritardi.
 

Modifiche al Cyber Resilience Act

Il 5 marzo 2025 il Cyber Resilience Act è stato modificato dal regolamento (UE) 2025/327 relativo allo spazio europeo dei dati sanitari (EHDS). Il regolamento disciplina l'accesso, l'utilizzo e la protezione dei dati sanitari elettronici all'interno dell'UE.

Esso integra i requisiti del Cyber Resilience Act in materia di sicurezza dei prodotti sanitari digitali, definisce una documentazione tecnica uniforme per i software sanitari e stabilisce norme per i modelli Software-as-a-Service (SaaS) che non rientrano direttamente nel Cyber Resilience Act.
 

Correzioni al Cyber Resilience Act

Il 2 luglio 2025 la Commissione Europea ha pubblicato la correzione 2025/90555. In tutte le versioni linguistiche del CRA, l'articolo 64, paragrafo 10 è stato modificato. Finora era presente la dicitura “In deroga ai paragrafi da 3 a 9...”, mentre ora la deroga si applica ai paragrafi da 2 a 9. Pertanto, le piccole e microimprese di cui al articolo 64, paragrafo 10 e gli amministratori di software open source sono esenti dalle sanzioni pecuniarie di cui al articolo 64, paragrafo 2

 

Domande frequenti sul Cyber Resilience Act

Il 3 dicembre 2025 la Commissione europea ha pubblicato sul proprio sito web un documento contenente le domande frequenti sul Cyber Resilience Act (CRA). Il documento, di 66 pagine, raccoglie una serie di domande tecniche e ha lo scopo di aiutare le parti interessate nell’attuazione del CRA. Le FAQ non coprono l’intero scopo e campo di applicazione del CRA, ma trattano piuttosto le domande ricorrenti raccolte dai servizi della Commissione dall’entrata in vigore del CRA. Si tratta di un «documento in evoluzione» che verrà aggiornato dalla Commissione secondo necessità.

In un capitolo dedicato (2.4), il documento affronta anche l’interazione tra il CRA e il nuovo regolamento macchine (UE) 2023/1230. Secondo quanto indicato, un prodotto può essere classificato sia come macchina ai sensi del RM sia come prodotto con elementi digitali ai sensi del CRA. A titolo di esempio viene citata una macchina per il confezionamento di alimenti che integra software e hardware per un funzionamento sicuro. In tali casi, i fabbricanti devono garantire che il prodotto soddisfi i requisiti di cibersicurezza sia della RM che del CRA. La conformità ai requisiti di un regolamento non sostituisce automaticamente il rispetto dei requisiti dell’altro.

Allo stesso tempo, esistono alcune sinergie tra i due quadri normativi. Poiché i requisiti di cibersicurezza si riferiscono in parte a rischi simili, l’attuazione dei requisiti del CRA può facilitare l’adempimento dei requisiti del RM. I fabbricanti sono tuttavia tenuti a dimostrare queste possibili sinergie sulla base di una valutazione del rischio approfondita o facendo riferimento a norme armonizzate e altre specifiche tecniche.

Secondo il documento delle FAQ, anche la valutazione di conformità per i prodotti che rientrano nello scopo e nel campo di applicazione di entrambi i regolamenti deve essere effettuata separatamente per il CRA e il RM. L’esecuzione di una procedura non sostituisce automaticamente i requisiti dell’altro. Per garantire l’ammissione al mercato, i fabbricanti devono quindi rispettare le procedure di valutazione della conformità di entrambi i regolamenti.

 

Linee guida sul Cyber Resilience Act

Il 27 luglio 2026 la Commissione europea ha pubblicato la versione definitiva di una guida sul «Cyber Resilience Act». L’obiettivo del documento è definire con maggiore chiarezza gli obblighi e lo scopo e il campo di applicazione delle norme.

Particolare attenzione è rivolta all’agevolazione della conformità alle norme per le microimprese e le piccole e medie imprese. Queste ultime possono richiedere ulteriore supporto per l’attuazione nell’ambito del programma SECURE. La guida si concentra in particolare sulle soluzioni di trattamento remoto dei dati, sul software libero e open source, sul concetto di «periodo di supporto» e sull’interazione tra il CRA e altri atti legislativi dell’UE.

 

Manuale ENISA «Security by Design and Default»

Nel «Security by Design and Default Playbook», l’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, illustra in modo concreto come i fabbricanti di prodotti con elementi digitali possano attuare i requisiti del CRA dal punto di vista tecnico e organizzativo.

Il playbook del luglio 2026 è rivolta in particolare ai fabbricanti di software e di dispositivi IoT e persegue l’obiettivo di integrare sistematicamente la cibersicurezza nell’intero ciclo di vita del prodotto.


Note a piè di pagina:
1 Webinar “Standards supporting the Cyber Resilience Act” (norme a sostegno della legge sulla resilienza informatica) – per maggiori dettagli consultare il sito web del CEN/CENELEC
2 Categorizzazione delle future norme relative al CRA. Rappresentazione propria basata sul suddetto webinar del CEN/CENELEC

 


Pubblicato il: 03/09/2026 (Ultimo aggiornamento)

Autori

Johannes Windeler-Frick, MSc ETH
Membro del team di gestione dell'IBF. Relatore specializzato in marcatura CE e Safexpert. Conferenze, podcast e pubblicazioni su vari argomenti CE, in particolare sull'organizzazione CE e sulla gestione CE efficiente. Responsabile dell'ulteriore sviluppo del sistema software Safexpert. Studi di ingegneria elettrica al Politecnico di Zurigo (MSc) con specializzazione in tecnologia energetica e specializzazione nel campo delle macchine utensili.

E-Mail: johannes.windeler-frick@ibf-solutions.com | www.ibf-solutions.com
 

Daniel Zacek-Gebele, MSc

Product manager presso IBF per i prodotti supplementari e data manager per l'aggiornamento dei dati degli standard sul Safexpert Live Server. Ha studiato economia a Passau (BSc) e Stoccarda (MSc), specializzandosi in economia e commercio internazionale.

E-Mail: daniel.zacek-gebele@ibf-solutions.com | www.ibf-solutions.com