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Documenti di modifica relativi al nuovo regolamento macchine (UE) 2023/1230

Panoramica delle modifiche e delle rettifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


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Il 29 giugno 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine, in breve “regolamento sulle macchine”. Per approfondimenti dettagliati sulle novità rispetto alla precedente direttiva macchine 2006/42/CE, consultate il nostro articolo specialistico «Nuovo regolamento macchine».

La versione definitiva del regolamento del 29 giugno, come altri atti normativi, viene modificata dalla Commissione europea a intervalli irregolari tramite documenti di modifica. Ciò può avvenire, da un lato, nell’ambito di una rettifica. Questo cosiddetto «corrigendum» serve a correggere gli errori riscontrati in determinati passaggi del testo normativo immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’altra possibilità è la pubblicazione di atti modificativi. Questi vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE come regolamenti (di esecuzione) o direttive autonomi, al fine di adeguare la normativa a nuovi contesti normativi o tecnici. In questo caso, con la concessione di un periodo transitorio, i passaggi esistenti vengono integrati o vengono aggiunte sezioni completamente nuove.

In questo articolo del blog abbiamo riassunto in modo chiaro le modifiche apportate al nuovo regolamento sulle macchine dalla sua pubblicazione nel giugno 2023; non appena saranno disponibili nuovi documenti di modifica, questo articolo verrà aggiornato costantemente. Non perdetevi nessun aggiornamento importante: iscrivetevi subito alla nostra newsletter gratuita o seguiteci su LinkedIn!

Quali modifiche apporta al regolamento sulle macchine la “rettifica del regolamento (UE) 2023/1230” del 4 luglio 2023?

Con la pubblicazione del regolamento il 29 giugno 2023, la data di entrata in vigore e numerosi altri termini non sono stati calcolati correttamente. 

Di norma, i regolamenti entrano in vigore 20 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, come previsto anche per il regolamento sulle macchine. A questo termine di 20 giorni sono successivamente collegate le altre scadenze rilevanti. Pertanto, la rettifica del 4 luglio 2023 comporta modifiche al regolamento nei seguenti punti: 

Contenuto del regolamento sulle macchine (UE) 2023/1230CapitoloData nell’originaleNuova data secondo la rettifica
Obbligo degli Stati membri di presentare dati e informazioni relativi alle macchine di cui all’allegato I (ad alto rischio)Articolo 6, paragrafo 914 luglio 202520 luglio 2025
Potere della Commissione di adottare atti di esecuzioneArticolo 6, paragrafo 10, quarto comma14 luglio 202420 luglio 2024
La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegatiArticolo 47, paragrafo 213 luglio 202319 luglio 2023
Comunicazione degli Stati membri alla Commissione in merito alle norme e alle misure adottateArticolo 50, paragrafo 214 ottobre 202620 ottobre 2026
La direttiva 2006/42/CE (direttiva sulle macchine) è abrogata con effetto dal 20 gennaio 2027Articolo 51, paragrafo 2, primo comma14 gennaio 202720 gennaio 2027
Gli Stati membri non possono ostacolare la messa a disposizione di macchine conformi alla precedente direttiva 2006/42/CE che siano state immesse sul mercato prima del 20 gennaio 2027Articolo 52, paragrafo 1, prima frase14 gennaio 202720 gennaio 2027
Data di entrata in vigore del capo VI (Sorveglianza del mercato dell’Unione e procedura di clausola di salvaguardia)Articolo 52, paragrafo 1, seconda frase13 luglio 202319 luglio 2023
A tale data e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento una relazione sulla valutazione dell’allegato I «Macchine»Articolo 53, paragrafo 114 luglio 202820 luglio 2028
La Commissione presenta al Parlamento una relazione sulla valutazione delle macchine di cui all’allegato IArticolo 53, paragrafo 3, primo comma14 luglio 202620 luglio 2026
Entrata in vigore del nuovo regolamento macchineArticolo 54, paragrafo 214 gennaio 202720 gennaio 2027
Entrano in vigore le disposizioni relative alla notifica degli organismi di valutazione della conformitàArticolo 54, paragrafo 3, lettera a)14 gennaio 202420 gennaio 2024
Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle sanzioniArticolo 54, paragrafo 3, lettera b)14 ottobre 202320 ottobre 2023
Si applica la procedura per l’inserimento dei prodotti nell’allegato I, parte AArticolo 54, paragrafo 3, lettera c)13 luglio 202319 luglio 2023
Potere della Commissione di adottare atti delegati Articolo 54, paragrafo 3, lettera d)14 luglio 202420 luglio 2024

È possibile aprire e scaricare il testo integrale della rettifica al seguente link:
 

Avviso sul seminario

Passaggio al nuovo regolamento macchine


Nel nostro webinar “Passaggio al nuovo regolamento macchine” vi forniremo informazioni sintetiche sulle novità più rilevanti relative al nuovo regolamento macchine. In qualità di partecipanti al seminario, sarete informati via e-mail non appena ci saranno novità di vostro interesse!

Quali modifiche apporta il regolamento (UE) 2024/2748 dell’8 novembre 2024 al regolamento sulle macchine?

Il regolamento (UE) 2024/2748 è stato pubblicato l’8 novembre 2024 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e contiene disposizioni «relative alle procedure di emergenza in materia di valutazione della conformità, presunzione di conformità, adozione di specifiche comuni e vigilanza del mercato in occasione di una situazione di emergenza nel mercato interno».

In particolare, il presente regolamento stabilisce disposizioni volte a garantire, durante una crisi, il normale funzionamento del mercato interno e la disponibilità di beni rilevanti ai fini della crisi.

Oltre al regolamento macchine, numerose altre normative vengono adeguate a tale «situazione di emergenza del mercato interno», tra cui i regolamenti sui prodotti da costruzione (305/2011), gli impianti a fune (2016/424), i dispositivi di protezione individuale (2016/425), gli apparecchi a gas (2016/425) o il regolamento sulla sicurezza dei prodotti (UE) 2023/988.

Nel regolamento macchine 2023/1230 vengono aggiunte le seguenti nuove definizioni all’articolo 3:

  • 37. «beni rilevanti ai fini della crisi»: i beni rilevanti ai fini della crisi ai sensi dell’articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
  • 38. «modalità di emergenza per il mercato interno»: la modalità di emergenza per il mercato interno ai sensi dell’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2024/2747.

Inoltre, al capitolo IV esistente (Valutazione della conformità) viene aggiunto il capitolo IV bis (Procedure di emergenza) con integrazioni all’articolo 25 (Procedura di valutazione della conformità per le macchine e i prodotti correlati):

  • Articolo 25 bis (Applicazione): Gli articoli da 25 ter a 25 sexies della RM, così come integrati, si applicano
  • …solo se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione
  • ...esclusivamente alle macchine classificate come beni rilevanti ai fini della crisi
  • ...esclusivamente durante la modalità di emergenza per il mercato interno
  • Articolo 25b (Priorità): Gli organismi notificati trattano tutte le domande in via prioritaria e aumentano le proprie capacità di verifica.
  • Articolo 25c (Deroga): autorizzazione all’immissione sul mercato da parte degli Stati membri anche se la procedura di valutazione della conformità non è stata eseguita dall’organismo notificato. Riconoscimento da parte di altri Stati membri o estensione dell’autorizzazione da parte della Commissione a tutta l’UE. Indicazione sulla macchina che essa viene immessa sul mercato come «bene rilevante in caso di crisi» – ma senza marchio CE.
  • Articolo 25d (Norme/specifiche): la Commissione può indicare, nell’atto di esecuzione, norme e specifiche adeguate.
  • Articolo 25e (Vigilanza del mercato): attività di vigilanza prioritaria e assistenza reciproca tra le autorità.
     

È possibile aprire e scaricare il testo completo della modifica al seguente link:

Quali modifiche apporta il regolamento (UE) n. 2026/1744 del 24 luglio 2026 al regolamento sulle macchine?

Il regolamento (UE) 2026/1744, volto a semplificare l’attuazione delle norme armonizzate in materia di intelligenza artificiale (regolamento omnibus digitale sull’IA), è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 luglio 2026. Le modifiche riguardano in primo luogo l’AI Act 2024/1689, nonché il regolamento (UE) 2018/1139 e proprio il nuovo regolamento sulle macchine. 

Per quanto riguarda le macchine basate sull’IA, possono verificarsi sovrapposizioni tra l’AI Act e il regolamento sulle macchine. Al fine di semplificare il quadro giuridico esistente per tali macchine a beneficio dei fabbricanti, il regolamento sulle macchine viene spostato dall’allegato I, parte A, all’allegato I, parte B, dell’AI Act, per passare a un approccio settoriale ed escludere il regolamento sulle macchine dall’applicazione diretta dell’AI Act. 

Inoltre, viene comunicato che, in una fase successiva, nell’allegato III del regolamento sulle macchine saranno inseriti i requisiti fondamentali di sicurezza e di tutela della salute per i sistemi di IA. La Commissione è pertanto invitata a «adottare atti delegati che modifichino l’allegato III del regolamento (UE) 2023/1230, al fine di tenere conto dei rispettivi requisiti di cui al capitolo III, sezione 2, e agli articoli 17, 19, 72 e 73 del regolamento (UE) 2024/1689». Tali atti giuridici dovranno essere pubblicati entro e non oltre il 2 agosto 2028. Per l’attuazione di questi nuovi requisiti è previsto un mandato di normazione specifico per le macchine basate sull’IA.

Di seguito sono riportate in dettaglio le modifiche al regolamento MVO:


1) all'articolo 8 sono aggiunti i seguenti commi:

«La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 47 del presente regolamento per modificare l'allegato III del presente regolamento aggiungendo requisiti di sicurezza e di tutela della salute per quanto riguarda i sistemi di intelligenza artificiale (IA) classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 (*) poiché sono componenti di sicurezza di un prodotto contemplati dal presente regolamento o sono essi stessi un prodotto contemplato dal presente regolamento. Tali requisiti garantiscono la conformità ai requisiti pertinenti di cui al capo III, sezione 2, e agli articoli 17, 19, 72 e 73 del regolamento (UE) 2024/1689.

Nell'adottare gli atti delegati di cui al terzo comma, la Commissione tiene conto degli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1689 e garantisce un livello di tutela coerente con tale regolamento. Tali atti delegati si applicano entro il 2 agosto 2028.


2) all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

«10. Fino a quando norme armonizzate o specifiche comuni non saranno menzionate o adottate a norma del presente articolo per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio, i sistemi di IA ad alto rischio che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e che sono conformi alle pertinenti norme armonizzate menzionate o alle specifiche comuni adottate a norma, rispettivamente, degli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) 2024/1689, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III del presente regolamento per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio.»

3) l'articolo 47 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 11, e all'articolo 7, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 luglio 2023. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, terzo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 luglio 2026. La Commissione predispone una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 11, e all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, terzo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 11, dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 8, terzo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.».

È possibile aprire e scaricare il testo completo della modifica tramite il seguente link:
 

Informazioni sul seminario

Marcatura CE efficiente e valutazione del rischio di macchine e apparecchi


Il nostro seminario di due giorni dal titolo «Marcatura CE efficiente e valutazione del rischio di macchine e apparecchi» tratta i requisiti per una costruzione sicura, sia ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE che del nuovo regolamento macchine (UE) 2023/1230.

Versione consolidata

Sul sito EUR-Lex, la Commissione europea mette sempre a disposizione una versione consolidata aggiornata del regolamento macchine. In questa versione sono già stati integrati i documenti di modifica, che possono quindi essere consultati direttamente nella sezione pertinente. 

Suggerimento: per gli utenti di Safexpert, le sezioni modificate sono disponibili come voci nella Knowledge Base! In questo modo, mentre si consulta il regolamento, è possibile visualizzare direttamente le modifiche alle sezioni interessate a margine della pagina tramite i segnalibri. È possibile utilizzare gratuitamente la Knowledge Base, a condizione che si disponga di una licenza per Safexpert Gestore delle norme. Successivamente, tutte le modifiche al regolamento verranno visualizzate direttamente nel visualizzatore PDF.

Figura 1: Illustrazione delle modifiche apportate al regolamento sulle macchine nella Knowledge Base di Safexpert


Nota a piè di pagina:
*Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure per le emergenze nel mercato interno e per la resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio 


Pubblicato il: 27/07/2026 (ultimo aggiornamento)

Autore

Daniel Zacek-Gebele, MSc

Product manager presso IBF per i prodotti supplementari e data manager per l'aggiornamento dei dati degli standard sul Safexpert Live Server. Ha studiato economia a Passau (BSc) e Stoccarda (MSc), specializzandosi in economia e commercio internazionale.

E-Mail: daniel.zacek-gebele@ibf-solutions.com | www.ibf-solutions.com

 


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